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    ADR – CEL S.r.l. - Dal nostro Blog: gli articoli    

n. 1 - Titolo: LEGGE 14 settembre 2011, n. 148

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148
Autore: Dott. Eduardo SORRENTINO
LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 2 comma 35 sexies che modifica ed integra l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
Postato il: 09/06/2012 - 19:33:05

n. 2 - Titolo: Sentenza del Tribunale di Termini Imerese

Sentenza del Tribunale di Termini Imerese
Autore: Dott. Eduardo SORRENTINO
Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato in prima udienza con sentenza del 9 maggio 2012 i convenuti al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. Il giudice ha applicato la sanzione prevista all’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010 modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138: <>. Il giudice non ha infatti ritenuto un “giustificato motivo” la motivazione della mancata partecipazione addotta dai difensori dei convenuti che avevano ritenuto inutile il tentativo di mediazione: << in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette >> La decisione del giudice è da ritenersi corretta anche alla luce dell’osservazione che la Corte dei Conti potrebbe condannare per danno erariale i giudici (togati e onorari) che non applichino la norma citata.
Postato il: 09/06/2012 - 19:36:34

n. 3 - Titolo: Severino: avvocati non temete la Mediazione

Severino: avvocati non temete la Mediazione
Autore:
Gli avvocati "hanno le loro esigenze da rappresentare" ma non devono temere le innovazioni e le sperimentazioni come quella della mediazione civile: il ministro della Giustizia Paola Severino ha lanciato un messaggio distensivo all'indirizzo della sua categoria professionale di provenienza, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi seguita all'approvazione del pacchetto giustizia-carceri. "Gli avvocati sono tanti, definirli una lobby - ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista - mi pare eccessivo". Di fronte all'inquietudine dei suoi ex colleghi (il guardasigilli si è cancellato dall'Albo quando ha assunto l'incarico), Severino ha voluto sottolineare il "valore fondante" del diritto alla difesa, che "è costituzionalmente garantito, nessuno può metterlo in discussione nella sua essenza, nei suoi contenuti fondamentali. Il problema riguarda il modo in cui va esercitato e la qualità di chi lo deve esercitare. Quella di avvocato è una professione tra le più difficili e nobili", ha proseguito il ministro, che si è detta convinta del fatto che "per ogni avvocato c'è tanto spazio, se si tratta di un avvocato per bene e preparato. Se siete bravi, se sapete lavorare, se lavorate seriamente, i piccoli temi non vi devono spaventare". Gli avvocati non devono temere, quindi, "se c'è un momento temporaneo di deflazione nella giustizia attraverso la mediazione, che avrà uno spazio limitato nel tempo e serve a dare fiato alla giustizia. Chi sa lavorare, chi ha voglia di lavorare seriamente continua ad avere occasioni anche se per un anno si fa la prova di vedere se la mediazione funziona".
Postato il: 30/12/2011 - 11:20:36

n. 4 - Titolo: Decreto Legge Severino: la mediazione va sostenuta

Decreto Legge Severino: la mediazione va sostenuta
Autore:
Schema di decreto legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile» IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia EMANA il seguente decreto-legge [...] CAPO II DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE Art. 13. (Modifiche alla disciplina della mediazione) 1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia.”; b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,». RELAZIONE ILLUSTRATIVA L’art. 13 mira a perfezionare la disciplina della mediazione introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si intende rendere maggiormente efficace la disciplina creando un collegamento specifico tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile introdotta dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e rendendo maggiormente tempestiva la sanzione per l’ipotesi di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore. Viene posto, infatti, a carico dei capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo e di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione introdotta dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e a stabilire altresì un obbligo di informazione periodica sugli esiti nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia. Viene, inoltre, precisato che la sanzione prevista dall’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, a carico della parte costituita che senza giustificato motivo non ha partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile e, dunque, non revocabile, pronunziata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività e, conseguentemente, una maggiore effettività della sanzione già prevista dall’ordinamento vigente (ndR versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio).
Postato il: 30/12/2011 - 11:19:14

n. 5 - Titolo: TIPI DI MEDIAZIONE E REQUISITI DEI MEDIATORI

TIPI DI MEDIAZIONE E REQUISITI DEI MEDIATORI
Autore: Dott. Eduardo SORRENTINO
Lo strumento della conciliazione giudiziale, nei sui termini essenziali, è conosciuta ed utilizzata fin dai tempi dell’antica Roma, e da lì, anche attraverso l’influenza dell’ordinamento ecclesiastico, introdotto nel primo codice di procedura civile dell’Italia unita avvenuto nel 1886. “rem ubipacunt, orato. ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto.” Le parti in lite che raggiungano un accordo hanno il diritto di ricevere dal giudice l’emanazione della sentenza che racchiuda il loro volere. questo e’un frammento delle XII tavole del diritto romano La figura del giudice conciliatore, come è noto, è stata poi sostituita, in tempi più recenti, da quella del giudice di pace, caratterizzata da una preponderanza della funzione giudicante rispetto a quella finalizzata all’amichevole composizione della lite. Sulla spinta delle esperienze maturate in altri paesi ed in particolare negli Stati Uniti d’America, si è cominciato a diffondere, anche in Italia, la metodologia propria dell’a.d.r. (alternative dispute resolution) che prescinde dall’intervento diretto o indiretto dell’autorità giurisdizionale. È infatti negli usa che si sono affermate le prime forme di giustizia privata, alternativa a quella ordinaria, sulla base di un articolato movimento culturale che ha portato alla nascita dei sistemi di risoluzione delle controversie più conosciuti con l’acronimo di A.D.R. Generalmente in Italia per consuetudine e fino all’entrata in vigore del D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, con il termine “mediazione” si intendeva quel sistema informale di gestione e composizione dei conflitti ad opera di terzi imparziali che assistono le parti in materia familiare, sociale, scolastica e fin’anche penale. Con il termine “conciliazione” invece, si alludeva ai procedimenti di risoluzione delle controversie nell’ambito delle materie civili, commerciali e di lavoro, con un’ulteriore sottodistinzione fra conciliazione giudiziale (cioè il tentativo esperito dal giudice) e conciliazione extragiudiziale (il tentativo esperito da un soggetto esterno all’ordinamento giudiziario ) . Opportunamente si è ritenuto di superare la distinzione tra i due termini sottolineando come la mediazione rappresentasse la tecnica di avvicinamento tra posizioni contrastanti tese ad integrarsi nella conciliazione, intesa come risultato. Il D.lgs. 28/2010 pone fine alla problematica, operando una netta distinzione tra mediazione intesa come il procedimento volto alla risoluzione di una lite e la conciliazione che è il risultato di detto procedimento. Concetto riaffermato dal legislatore nell’art. 1 lettere c) d) ed e) ove per mediazione si intende “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa Per conciliazione “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione ”- e per mediatore “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo” Con la riforma del processo civile il tentativo di conciliazione, introdotto dal D.lgs. 28/2010, è obbligatorio in tutte le controversie in materia di diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale da eccepirsi dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza. A seguito dell’approvazione del c.d. decreto “mille proroghe” n. 225 del 29 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010 è slittato di un anno (marzo 2012) l’entrata in vigore dell’obbligatorietà per due materie e precisamente: il condominio ed il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Indubbio è l’obiettivo del legislatore nel porre in essere la mediazione quale strumento obbligatorio nel procedimento civile. Lo scopo, infatti, è quello di ridurre il flusso di ingresso di nuove cause nel sistema giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi. La mediazione può essere: • facoltativa: cioè scelta dalle parti • obbligatoria: quando per poter procedere davanti al giudice le parti debbono aver tentato, senza successo la mediazione • demandata: quando il giudice, a cui le parti si siano rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione non avendola esperita in precedenza. Le procedure di alternative dispute resolution sono spesso indicate con diverse terminologie tendendo a sottolineare un particolare aspetto anziché un altro. Potremmo definirle tecniche di giustizia informale, attesa l’assenza di schemi rigidi precostituiti e di semplicità nelle procedure, oppure procedimenti sommari, attesa la velocità di esecuzione, o ancora che agevolano l’accesso alla giustizia preso atto della ridotta onerosità. Le principali forme di ADR più importanti, sono: l’arbitrato; the early neutral evaluation, the mini trial, the mediation, the fact-finding, the mediation-arbitration, the summary jury trial, the dispute review board, the partnering. Orbene nella mediazione fondamentale è il ruolo del mediatore. Trovare quindi organismi di conciliazione accreditati dal Ministero di Grazia e Giustizia, che annoverino tra i propri mediatori professionisti capaci, di fornire alle parti in lite, nella fase di negoziazione, una struttura dinamica e flessibile consentendo alle stesse il superamento delle impasse nella loro contesa è elemento indispensabile per la risoluzione della lite. Per questi motivi si è ritenuto opportuno, anche se succintamente, evidenziare il ruolo del mediatore enfatizzando le capacità di negoziazione e l’importanza che questi riveste nella conciliazione, partendo da come diventare mediatore e da come comportarsi nel corso della conciliazione. La figura del mediatore è di natura metagiuridica ed ha il ruolo, principale, di assistere alla negoziazione delle parti. Il mediatore viene definito dal legislatore come la persona o le persone fisiche che individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, di potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. In sostanza gli elementi che caratterizzano l’attività del mediatore possono essere i seguenti: • lo scopo; • i limiti; • le diverse attività. Lo scopo del mediatore è quello di dare alle parti in lite aiuto a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe. Quando si parla di aiuto si intende un’assistenza neutrale che non vada ad influenzare le decisioni delle parti, non ponendo in essere alcuna pressione su di esse né tentare un’azione di convincimento di una propria soluzione. Con il termine accordo s’intende il raggiungimento di una soluzione alla lite. l’accordo non è indispensabile alla conciliazione. Infatti il mediatore deve considerare l’accordo come un frutto importante ma, il non raggiungimento dell’accordo non può e non deve significare un fallimento della conciliazione, perché il solo fatto di avere dato la possibilità alle parti di esprimere le loro opinioni è già un traguardo. I limiti sono dati dalla natura stessa della conciliazione e quindi dal fatto che sopra ogni cosa primeggia la volontà delle parti, elemento questo che contraddistingue la conciliazione differenziandola dal giudizio ordinario e dall’arbitrato. Altri limiti si desumono dalle norme di comportamento cui i mediatori sono assoggettati dagli enti che amministrano le procedure di conciliazione (regolamenti e codice etico) In sintesi l’unico vero potere del mediatore è quello di avere la facoltà di rifiutare l’incarico e di abbandonare l’incarico ricevuto se la conciliazione imbocca percorsi da egli non condivisi. I doveri del mediatore sono innanzitutto la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità nei confronti dei litiganti. La figura del mediatore si caratterizza per l’essere il depositario delle confidenze delle parti in corso di trattativa con l’obbligo di mantenerne il riservo (riservatezza). È tenuto inoltre a rispettare le norme istituzionali dell’organismo presso cui opera. Non è un pubblico ufficiale e quindi non ha specifici doveri o obblighi di denuncia in relazione al proprio ruolo. Gli obblighi del mediatore sono elencati nel D.lgs. 28/2010 agli artt. 9 e 14. L’attività del mediatore può essere suddivisa in quattro macro aree: conflitto; comunicazione; negoziazione; problema tecnico. L’attività del mediatore è fondamentale poiché ha il delicato compito di scavare, con empatia e delicata accortezza, nel profondo delle parti in lite individuando gli interessi sommersi , veri elementi trainanti per la risoluzione della lite, sui quali individuare soluzioni realistiche che guardino al futuro salvaguardando i bisogni delle parti. Il mediatore ha il compito di allargare gli orizzonti a possibili soluzioni negoziali che consentano ad entrambe le parti di ottenere un risultato soddisfacente, abbandonando quindi il confronto muro contro muro poiché non si avranno sul campo né vinti né vincitori. Risultato questo, improponibile ed irrealizzabile in giudizio ed in arbitrato ove il giudice o l’arbitro si attribuisce il potere di decidere il torto e la ragione ad un terzo. Con la sentenza, nell’esercizio delle sue funzioni, il giudice o arbitro stabilirà un vincitore ed un vinto, perdendo la disponibilità della controversia e del suo esito. In conciliazione, invece, le parti mantengono fino alla fine la disponibilità dell’esito finale della controversia. I litiganti, contrariamente a quanto in giudizio ed arbitrato, hanno la possibilità, in qualsiasi momento della conciliazione, di alzarsi dal tavolo delle trattative ed abbandonare la negoziazione. In conciliazione il mediatore fornisce una struttura dinamica e flessibile alle parti in lite consentendo alle stesse il superamento delle impasse nella loro contesa. Durante tale negoziazione si da spazio ad elementi soggettivi quali l’emotività, con l’obiettivo di fare emergere aspetti di natura comunicativa e relazionale per poterli far prendere in considerazione alla controparte. Come si diventa mediatore il D.lgs. n. 28/2010 ha per la prima volta delineato anche un quadro normativo generale su taluni obblighi del mediatore. Le novità introdotte, molto numerose, rappresentano un cambiamento assoluto rispetto alla tradizione della conciliazione nel nostro Paese. Un cambiamento complessivamente positivo nel quale è, senz’ombra di dubbio, opportuno e doveroso evidenziare il cambio di marcia impresso dal legislatore in questo specifico ambito. Le basi sulle quali il D.lgs. 28/2010 trova fondamento traggono origine in due precedenti atti normativi di rilievo e precisamente il D.lgs. n. 5/2003, in materia di conciliazione relativa le controversie societarie, e la direttiva 2008/52/ce in materia di mediazione delle controversie transfontaliere. Il primo ha contribuito a diffondere la cultura e la conoscenza della conciliazione, dettando alcuni aspetti normativi che rappresentano elementi fondamentali dell’istituto quali ad esempio la riservatezza. La seconda ha introdotto nuovi principi per il nostro Paese, che il legislatore ha recepito e fatti propri legiferando in materia. Altro pilastro del D.lgs. 28/2010 è senza dubbio la legge 69/2009 e precisamente l’art. 60 che contiene la delega con la quale il parlamento ha stabilito i principi cardine a cui il governo si è successivamente attenuto. Nessuna categoria professionale può rivendicare l’esclusiva competenza nella conciliazione. Il legislatore contrariamente a quanto disposto nel dm 222 del 23 luglio 2004 art. 4 comma 4°lettera a) ove venivano fissati i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori, per i quali ove non fossero professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, dovevano risultare dal provato possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile in base ai criteri fissati a norma dell'articolo 10, comma 5, ha stabilito, con il D.M. 180/2010 art. 4 comma 3° lettera a, che possono essere mediatori tutti i soggetti che possiedono un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale ed alla lettera b dello stesso articolo, decreta che il mediatore deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione di cui all’art. 18 del D.M. 180/2010. Tale norma rafforza il principio innanzi enunciato e cioè che il mediatore è una figura professionale capace di risolvere la lite in corso tra le parti riuscendo a conciliare i bisogni delle stesse previa emersione degli interessi sommersi. Il legislatore, ha torto o ragione, sostiene quindi, che per tale attività non è indispensabile l’esclusività del dottorato in materie giuridiche-economiche, ma esperienza professionale in campo di mediazione acquisita tramite continua formazione oltre che ad un impiego concreto e costante nella conciliazione. Recentemente il legislatore con il D.M. 145 del 6 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. 197 del 25 agosto 2011 ha apportato ulteriori sostanziali modifiche al prefato D.M. 180/2010. Nel confermare l’importanza dell’obbligatorietà della mediazione civile nella struttura della giustizia italiana il legislatore ha manifestato e rafforzato la volontà di proseguire nel cammino dell’A.D.R. quale strumento per la risoluzione delle controversie, ritenendo a sommesso parere, la mediazione obbligatoria una strada di non ritorno!! Le sostanziali novità introdotte dal D.M. 145/2011 sono: • prevedere un tirocinio assistito per i mediatori • i criteri per l’assegnazione degli affari di mediazione • la correzione delle indennità in caso di mediazione obbligatoria e mancata partecipazione. ai mediatori viene richiesto oltre al possesso di una specifica formazione ed aggiornamento almeno biennale (così come disposto dall’art. 4 comma 3 lett. b del D.M. 180/2010), ai sensi dell’art. 2 del D.M. 145/2011 anche la partecipazione nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi di mediazione iscritti negli appositi albi ministeriali. Il legislatore ha infatti ribadito all’art. 8 comma 4 del D.M. 145/2011 che l’organismo di mediazione è obbligato a consentire al mediatore il tirocinio assistito, in via gratuita e disciplinandolo nel proprio regolamento. È d’uopo che gli organismi già accreditati abbiano dovuto modificare con solerzia, come per altro fatto da A.D.R. - C.E.L. , il proprio regolamento inoltrandolo con le dovute modifiche al Ministero della Giustizia. Il legislatore ha anche voluto chiarire i criteri di assegnazione del mediatore da parte dell’organismo che dovrà tenere conto della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta. Per quanto attiene la disciplina transitoria viene estesa a 12 mesi, dalla data di entrata in vigore del D.M. 145/2011, il periodo che consente ai mediatori abilitati presso gli organismi e quindi già iscritti nel registro di cui al D.M. 222/2004, di acquisire i requisiti formativi previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di avere svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale (art. 20 dm 180/2010 modificato dall’art. 6 D.M. 145/2011) Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare ad esercitare l’attività di mediazione. Sarà cura degli organismi dare comunicazione al Ministero della Giustizia dell’avvenuta acquisizione dei requisiti. Si può affermare quindi, e senza ombra di smentita, che la conciliazione favorisce il dialogo e la comunicazione; aiuta la negoziazione condotta dalle parti mutandone le dinamiche; sfrutta le tecniche di negoziazione per facilitare il raggiungimento dell’accordo; sposta l’attenzione delle parti dalle posizioni basate sui fatti del passato ai bisogni ed agli interessi del presente e del futuro; favorisce un’analisi di realismo sul proprio caso e sulle soluzioni prospettate; allarga le possibili soluzioni aumentando le scelte e le opzioni di risoluzione dando spazio alle emozioni; consente di superare blocchi emotivi. Infine e non ultimo, aiuta a ricostruire i rapporti tra le parti in lite. In sintesi, nel ringraziarvi per l’attenzione prestata, si può concludere affermando il concetto che nella mediazione il bisogno prevale sul diritto! Grazie.
Postato il: 05/12/2011 - 11:26:13

n. 6 - Titolo: Regolamento mediazione, il D.M. 180/2010 coordinato con le modifiche in vigore dal 26 agosto dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo D.M. 145 del 2001

Regolamento mediazione, il D.M. 180/2010 coordinato con le modifiche in vigore dal 26 agosto dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo D.M. 145 del 2001
Autore: Dott. Sorrentino Eduardo
Capo I – Disposizioni generali Articolo 1 – Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; c) «mediazione»: l’attivita’, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui puo’ svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo; g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo; h) «indennita’»: l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi; i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero; l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell’elenco; m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attivita’ di formazione dei mediatori; n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attivita’ di formazione dei mediatori; o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneita’ dell’attivita’ svolta dagli enti di formazione; p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero; q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero; r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica; s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Articolo 2 – Oggetto 1. Il presente decreto disciplina: a) l’istituzione del registro presso il Ministero; b) i criteri e le modalita’ di iscrizione nel registro, nonche’ la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero; d) i criteri e le modalita’ di iscrizione nell’elenco, nonche’ la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco; e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennita’ spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonche’ i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennita’ proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati. Capo II – Registro degli organismi Articolo 3 – Registro 1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 2. Il registro e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e’ responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell’ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico. (1) 3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione del registro avviene con modalita’ informatiche che assicurano la possibilita’ di rapida elaborazione di dati con finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni e’ regolato dalle vigenti disposizioni di legge. ———- (1) Comma modificato dall’art.1 del DM 6/7/2011, n.145. Articolo 4 – Criteri per l’iscrizione nel registro 1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica la professionalita’ e l’efficienza dei richiedenti e, in particolare: a) la capacita’ finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche’ la compatibilita’ dell’attivita’ di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacita’ finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e’ necessaria alla costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata; ai fini della dimostrazione della capacita’ organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attivita’ di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c); b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilita’ a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attivita’ di mediazione; c) i requisiti di onorabilita’ dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; e) le garanzie di indipendenza, imparzialita’ e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche’ la conformita’ del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori; f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilita’ a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente; g) la sede dell’organismo. 3. Il responsabile verifica altresi’: a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonche’ la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; (1) c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilita’: a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B. 4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione e’ sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, e’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10. 5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), puo’ essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), e’ attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa. __________ (1) Lettera sostituita dall’art. 2 del DM 6/7/2011, n.145 Articolo 5 – Procedimento di iscrizione 1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalita’ di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative e’ data adeguata pubblicita’, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda e’, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennita’ redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per gli enti privati l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe. 2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalita’ che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo’ essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni. 4. Quando e’ scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all’iscrizione. Articolo 6 – Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore 1. Il richiedente e’ tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. 2. L’elenco dei mediatori e’ corredato: a) della dichiarazione di disponibilita’, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto; b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale. 3. Nessuno puo’ dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per piu’ di cinque organismi. 4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile e’ tenuto a informarne gli organi competenti. Articolo 7 – Regolamento di procedura 1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che e’ derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. 2. L’organismo puo’ prevedere nel regolamento: a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti; b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa puo’ provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima puo’ essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o piu’ parti al procedimento di mediazione; c) la possibilita’ di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonche’ di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia; d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche; e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo e’ limitata a specifiche materie, chiaramente individuate. 3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita’ allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10. 4. Il regolamento non puo’ prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalita’ telematiche. 5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione puo’ avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialita’ di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalita’, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalita’ che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento; c) la possibilita’ di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo puo’ rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo; (1) e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. (1) 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo e’ tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. 7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». ___________ (1) Lettera aggiunta dall’3 del DM 6/7/2011, n.145. Articolo 8 – Obblighi degli iscritti 1. L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. 2. Il responsabile dell’organismo e’ tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo. 3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresi’ la proposta del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo. 4. L’organismo iscritto e’ obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). (1) __________ (1) Comma aggiunto dall’art.4 del DM 6/7/2011, n.145. Articolo 9 – Effetti dell’iscrizione 1. Il provvedimento di iscrizione e’ comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro. 2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo e’ tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonche’ nelle forme di pubblicita’ consentite, a fare menzione del numero d’ordine. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet. Articolo 10 – Sospensione e cancellazione dal registro 1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu’ gravi, la cancellazione dal registro. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresi’ la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio. 3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all’organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno. 4. Spetta al responsabile, per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati. Articolo 11 – Monitoraggio 1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennita’ ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo. 2. Il Ministero procede altresi’ alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo. 3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennita’ spettanti agli organismi pubblici. Capo III – Servizio di mediazione e prestazione del mediatore Articolo 12 – Registro degli affari di mediazione 1. Ciascun organismo e’ tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. 2. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile, e’ fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione. Articolo 13 – Obblighi di comunicazione al responsabile 1. Il giudice che nega l’omologazione, provvedendo ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego. Articolo 14 – Natura della prestazione 1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione. Articolo 15 – Divieti inerenti al servizio di mediazione 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), l’organismo non puo’ assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di se’, anche in virtu’ di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c). Capo IV – Indennita’ Articolo 16 – Criteri di determinazione dell’indennità 1. L’indennita’ comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennita’ complessiva, e’ dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e’ versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione e’ dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4 . L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) puo’ essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita’ o difficolta’ dell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (1) c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta’ per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (2) e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. (1) 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione e’ liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite e’ indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.(3) 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta’. Il regolamento di procedura dell’organismo puo’ prevedere che le indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (4) 10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu’ mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell’indennita’, quando piu’ soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresi’ ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennita’ per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. (5) __________ (1) Lettera modificata dall’art.5 del DM 6/7/2011, n.145. (2) Lettera sostituita dall’art.5 del DM 6/7/2011, n.145. (3) Comma sostituito dall’art.5 del DM 6/7/2011, n.145. (4) Il seondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall’art.5 del DM 6/7/2011, n.145. (5) Comma aggiunto dall’art.5 del DM 6/7/2011, n.145. Capo V – Enti di formazione e formatori Articolo 17 – Elenco degli enti di formazione 1. E’ istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attivita’ di formazione dei mediatori. 2. L’elenco e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e’ responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell’ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia. (1) 3. L’elenco e’ articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione dell’elenco avviene con modalita’ informatiche che assicurano la possibilita’ di rapida elaborazione di dati con finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni e’ regolato dalle vigenti disposizioni di legge. ___________ (1) Comma modificato dall’art.1 del DM 6/7/2011, n.145. Articolo 18 – Criteri per l’iscrizione nell’elenco 1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica l’idoneita’ dei richiedenti e, in particolare: a) la capacita’ finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche’ la compatibilita’ dell’attivita’ di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacita’ finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e’ necessaria alla costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata; b) i requisiti di onorabilita’ dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attivita’ di formazione presso il richiedente; e) la sede dell’organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attivita’ didattica; f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operativita’ delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilita’ del mediatore; g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f); h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione; i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento. 3. Il responsabile verifica altresi’: a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneita’ alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualita’ di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attivita’ di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, universita’ pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonche’ di impegnarsi a partecipare in qualita’ di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio; b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilita’ previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c). Articolo 19 – Procedimento d’iscrizione e vigilanza 1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili. Capo VI – Disciplina transitoria ed entrata in vigore Articolo 20 – Disciplina transitoria 1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi gia’ iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta. (1) 2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attivita’ di mediazione. Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile. (1) 3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, gia’ accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall’articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta. (1) 4. I formatori abilitati a prestare la loro attivita’ presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attivita’ di formazione. Dell’avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile. __________ (1) Comma modificato dall’art.6 del DM 6/7/2011, n.145. Articolo 21 – Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. - – - Tabella A (articolo 16, comma 4) Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte) Fino a Euro 1.000: Euro 65; da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130; da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240; da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360; da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600; da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000; da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000; da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800; da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200; oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200
Postato il: 05/12/2011 - 08:42:44

n. 7 - Titolo: Il BISOGNO CHE PREVALE SUL DIRITTO DIFFERENZA TRA GIUDIZIO, ARBITRATO E CONCILIAZIONE

Il BISOGNO CHE PREVALE SUL DIRITTO DIFFERENZA TRA GIUDIZIO, ARBITRATO E CONCILIAZIONE
Autore: a cura di: Dott. Andrea Claudio Castaldo Dottore Commercialista – Revisore Contabile Presidente commissione giustizia alternativa O.D.C.E.C. NOLA
Il D.Lgs n. 28 del 14 marzo 2010 stravolge il processo civile introducendo un meccanismo, antico ma poco diffuso nella nostra vita quotidiana: la conciliazione. Antecedente al giudizio rendendola è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In conciliazione i bisogni delle parti in lite assumono rilevanza strategica. Tutti gli sforzi profusi hanno come obiettivo quello di soddisfare i bisogni, prescindendo da soluzioni necessariamente fondate sul diritto. Conciliare significa cercare di raggiungere un accordo spingendosi oltre la mera rappresentazione di posizioni ritenute più o meno fondate, alla luce di come sono andati i fatti nel passato. E’ importante e fondamentale, quindi, scavare con delicata accortezza nel profondo delle parti in lite individuando gli interessi sommersi, veri elementi trainanti per la risoluzione della lite. Si cercherà, quindi, di individuare soluzioni realistiche che guardino al futuro salvaguardando i bisogni delle parti. In conciliazione si abbandona il confronto muro contro muro, non si avranno sul campo né vincitori né vinti, allargando orizzonti a possibili soluzioni negoziali che consentano ad entrambe le parti di ottenere un risultato soddisfacente. Risultato questo, improponibile ed irrealizzabile in giudizio ed in arbitrato ove il giudice o l’arbitro si attribuisce il potere di decidere il torto e la ragione ad un terzo. Con la sentenza, nell’esercizio delle sue funzioni, il giudice o arbitro stabilirà un vincitore ed un vinto, perdendo la disponibilità della controversia e del suo esito. In conciliazione, invece, le parti mantengono fino alla fine la disponibilità dell’esito finale della controversia. I litiganti, contrariamente a quanto in giudizio ed arbitrato, hanno la possibilità, in qualsiasi momento della conciliazione, di alzarsi dal tavolo delle trattative ed abbandonare la negoziazione. E’ una vera e propria rivoluzione nel diritto, una possibilità unica nel panorama dei sistemi di risoluzione delle controversie. Le parti hanno il potere di esercitare, senza alcuna remore, la propria autonoma decisione di come andrà a finire la controversia, ultima occasione prima di andare in giudizio in caso di fallimento della conciliazione. E’ palese, quindi, che conciliare significa mettere in campo elementi di natura non giuridici, che non avrebbero mai potuto trovare terreno fertile in un procedimento giudiziale e nell’arbitrato. In conciliazione il mediatore fornisce una struttura dinamica e flessibile alle parti in lite consentendo alle stesse il superamento delle impasse nella loro contesa. Durante tale negoziazione si da spazio ad elementi soggettivi quali l’emotività, con l’obiettivo di fare emergere aspetti di natura comunicativa e relazionale per poterli fare prendere in considerazione alla controparte. La conciliazione ha anche un altro aspetto fondamentale da prendere in forte considerazione. Contribuisce a preservare i rapporti tra le parti , sia di natura umana sia di natura commerciale; elementi questi che sia nel giudizio ordinario che nell’arbitrato non possono essere presi in considerazione. Con il giudicato si interre il dialogo tra le parti e molto spesso si cessano rapporti consolidati di amicizia o partnerschip commerciale. La conciliazione, per sua natura, ha invece proprio l’obiettivo di ristabilire il dialogo e quindi di consentire il mantenimento dei rapporti per il futuro sia personale che commerciali. Si può affermare, senza ombra di smentita che la conciliazione favorisce il dialogo e la comunicazione aiutando la negoziazione condotta dalle parti e mutandone le dinamiche. Sfrutta le tecniche di negoziazione per facilitare il raggiungimento dell’accordo, sposta l’attenzione delle parti dalle posizioni basate sui fatti del passato ai bisogni ed agli interessi del presente e del futuro. Favorisce un’analisi di realismo sul proprio caso e sulle soluzioni prospettate, allarga le possibili soluzioni aumentando le scelte e le opzioni di risoluzione dando spazio alle emozioni e consentendo di sperare blocchi emotivi. Infine e non ultimo aiuta a ricostruire i rapporti tra le parti in lite.
Postato il: 05/07/2011 - 18:01:19

n. 8 - Titolo: LA CONCILIAZIONE – ASPETTI ED APPROFONDIMENTI

LA CONCILIAZIONE – ASPETTI ED APPROFONDIMENTI
Autore: a cura di --- Dott. Eduardo SORRENTINO Dottore Commercialista – Revisore Contabile Spec. Diritto Amm.vo e Sc. dell’Amm.ne Assistente Università Telematica PEGASO Economia Aziendale –
Dove trae origine la Conciliazione? Lo strumento della conciliazione (giudiziale), nei sui termini essenziali, è conosciuta ed utilizzata fin dai tempi dell’antica Roma e da lì, anche attraverso l’influenza dell’ordinamento ecclesiastico, introdotto nel primo Codice di procedura civile dell’Italia unita avvenuto nel 1886. La figura del giudice conciliatore, come è noto, è stata poi sostituita, in tempi più recenti, da quella del giudice di pace, caratterizzata da una preponderanza della funzione giudicante rispetto a quella finalizzata all’amichevole composizione della lite. Sulla spinta delle esperienze maturate in altri paesi ed in particolare negli Stati Uniti d’America, si è cominciato a diffondere, anche in Italia, la metodologia propria dell’ADR che prescinde dall’intervento diretto o indiretto dell’autorità giurisdizionale. E’ infatti negli USA che si sono affermate le prime forme di giustizia privata, alternativa a quella ordinaria, sulla base di un articolato movimento culturale che ha portato alla nascita dei sistemi di risoluzione delle controversie conosciuti con l’acronimo di ADR (Alternative Dispute Resolution) Perché dovrebbe funzionare la Conciliazione? Sicuramente due sono i poli di attrazione per un sempre più diffuso utilizzo della Conciliazione: • Costi ridotti • Rapidità della procedura Sapere che il tentativo di conciliazione ha portato via poco tempo e che la spesa affrontata per esplorare questa strada è stata sostanzialmente marginale, non può che indurre il cittadino ad utilizzare questa procedura come strada maestra. Nella Conciliazione il bisogno prevale sul diritto? Si. Possiamo affermare che nella conciliazione si abbandonano le logiche negoziali tradizionali e processuali, fondate sull’argomentazione di una richiesta iniziale, motivata in fatto ed in diritto e sulla sua più o meno strenua difesa dei propri interessi, per concentrarsi invece sui bisogni delle parti in lite e sulla via migliore per soddisfarli, prescindendo da soluzioni necessariamente fondate sul diritto. In conciliazione si abbandona il confronto muro contro muro, non si avranno sul campo né vincitori né vinti, allargando orizzonti a possibili soluzioni negoziali che consentano ad entrambe le parti di ottenere un risultato soddisfacente. Risultato questo, improponibile ed irrealizzabile innanzi al giudice o all’arbitro ove non si può pretendere di ottenere soddisfazione per entrambe le parti. Qual è la differenza tra mediazione e conciliazione? Generalmente in Italia per consuetudine e fino all’entrata in vigore del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, con il termine “ mediazione” si intendeva quel sistema informale di gestione e composizione dei conflitti ad opera di terzi imparziali che assistono le parti in materia familiare, sociale, scolastica e fin’anche penale. Con il termine “ conciliazione” invece, si alludeva ai procedimenti di risoluzione delle controversie nell’ambito delle materie civili, commerciali e di lavoro, con un’ulteriore sottodistinzione fra conciliazione giudiziale ( tentativo esperito dal giudice) e conciliazione extragiudiziale ( tentativo esperito da un soggetto esterno all’ordinamento giudiziario ) . Opportunamente si è ritenuto di superare la distinzione tra i due termini sottolineando come la mediazione rappresentasse la tecnica di avvicinamento tra posizioni contrastanti tese ad integrarsi nella conciliazione, intesa come risultato. Il D. Lgs. 28/2010 pone fine alla problematica, operando una netta distinzione tra mediazione intesa come il procedimento volto alla risoluzione di una lite e la conciliazione che è il risultato di detto procedimento. Concetto riaffermato dal legislatore nell’art. 1 lettere c) d) ed e) ove per mediazione si intende “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa “ per mediatore “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo” e per conciliazione “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione ”- Per quali materie è obbligatoria la conciliazione? Con la riforma del processo civile il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà condotto in tutte le controversie in materia di condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale. L’entrata in vigore dell’obbligatorietà è fissata per il prossimo 20 marzo ad eccezione di solo due materie e precisamente il condominio ed il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, che slitta di un anno a seguito dell’approvazione del c.d. decreto “mille proroghe” n. 225 del 29 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010.
Postato il: 27/06/2011 - 16:30:00

n. 9 - Titolo: GLI ASPETTI FISCALI NELLA CONCILIAZIONE

GLI ASPETTI FISCALI NELLA CONCILIAZIONE
Autore: a cura di --- Prof. Dott. Gavino NUZZO docente Economia Aziendale Università Telematica PEGASO---
Il legislatore già con la legge delega del 18 giugno 2009 ha tracciato delle linee guida in merito ad agevolazioni fiscali che le parti possono beneficiare nella nuova mediazione civile e commerciale. Tale aspetto è stato tramutato in obiettivi incentivanti con il D.Lgs del 4 marzo 2010 n. 28. Sono tre le diverse agevolazioni che si possono individuare da una attenta disamina del summenzionato decreto: • l’esenzione dell’imposta di bollo da tutti gli atti del procedimento (Art. 17 comma 2) • l’esenzione del verbale di conciliazione dall’imposta di registro entro il limiti di 50.000 Euro. L’imposta è dovuta solo sulla parte eccedente il predetto tetto (Art. 17 comma 3) • il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa e fino alla concorrenza di Euro cinquecento (Art. 20 comma 1) Esenzione dell’imposta di bollo Tutti gli atti ed i documenti prodotti durante il procedimento di mediazione, sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi altra spesa o diritto. Ogni atto del procedimento quindi, sia esso prodotto dall’istante e/o dalla controparte e/o dal mediatore deve essere redatto in carta semplice. Tale concetto che può in prima fase apparire di carattere esclusivamente e meramente fiscale nasconde un principio fondamentale nella mediazione e precisamente quello di rendere il percorso della mediazione informale e caratterizzato da una procedura semplice, economica e rapida, carica di sostanza e svuotata nella forma burocratica spesso privo di contenuto. E’ evidente quindi che il legislatore ha voluto con forza rendere il procedimento e quindi tutti gli atti ad esso connessi, quali l’istanza di mediazione, l’adesione del mediatore, la proposta del conciliatore, il verbale, la nomina del conciliatore dall’imposta di bollo. E’ evidente che sono esenti da detta imposta anche eventuali copie del verbale di conciliazione. Imposta di Registro Il legislatore ha voluto con forza affermare il principio dell’economicità oltre a quello della rapidità. Per tali motivi ha sancito che il verbale di accordo sia esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 €uro, precisando che l’imposta è dovuta per la sola parte eccedente detto limite. Credito d’imposta Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà. Quanto sopra è il disposto dell’art. 20 primo comma che non può sottrarsi ad alcune sommesse considerazioni. In primis è evidente che il legislatore abbia commesso un palese errore nell’individuare nella figura del mediatore il soggetto designato a ricevere dalla parte l’indennità. E’, senza ombra di dubbio alcuno, evidente che nessun tipo di rapporto economico debba esserci tra le parti ed il mediatore. Il solo rapporto contrattuale viene istaurato tra le parti e l’Organismo di Conciliazione abilitato e scelto dalla parte o parti per dirimere la controversia in atto. Sarà poi l’Organismo e solo questi a liquidare la prestazione del professionista in qualità di mediatore. Secondo aspetto è certamente quello per il quale il credito nei confronti dell’Erario sorge nell’attimo in cui la parte ha effettivamente fatto fronte al pagamento delle indennità di mediazione. Non sarebbe ipotizzabile una norma che consentisse un beneficio, il credito d’imposta, senza avere ottemperato al pagamento delle somme spettanti all’Organismo per la gestione del procedimento. Terzo aspetto è legato al riconoscimento del credito d’imposta. E’ evidente che quest’ultimo è ancorato all’indennità di mediazione che, come noto, è dipendente dalla “Tabella delle indennità” che ogni singolo Organismo di conciliazione sceglie all’interno del proprio Regolamento di procedura, accettato dalle parti in prima istanza, che sinteticamente stabilisce il costo, che ciascuna parte intervenuta alla mediazione deve sostenere, commisurato al valore della lite. Quarto il legislatore indica una ulteriore agevolazione riconoscendo alle parti interessate al procedimento il credito massimo di imposta (500 euro) in caso di mediazione esperita con successo e fissando il credito alla metà e quindi a 250 Euro in caso di insuccesso delle mediazione. A partire dal 30 di Aprile 2011 il Ministero di Grazia e Giustizia, verificate le risorse economiche e disponibili e determinate le mediazioni concluse nell’anno precedente, procede alla determinazione degli importi spettanti a ciascun contribuente per le mediazioni che lo hanno visto protagonista nel precedente anno e che si siano effettivamente concluse in quell’anno di riferimento. Sarà cura del Ministero inviare entro il 30 Maggio una comunicazione all’Agenzia dell’Entrate con l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi, dandone anche comunicazione anche a tutti gli interessati. E’ evidente che per potere usufruire del credito il valore dello stesso dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello di riferimento pena decadenza. Si intende per anno di riferimento quello in cui la mediazione si è conclusa. Il credito d’imposta non concorre in alcun caso alla formazione del reddito ai fini delle imposte, né da valore della produzione netta ai fine dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5. del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917
Postato il: 13/06/2011 - 10:00:00

n. 10 - Titolo: Tipi di mediazione

Tipi di mediazione
Autore:
La mediazione può essere: - facoltativa, e cioé scelta dalle parti - demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione - obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Postato il: 30/05/2011 - 17:20:16

n. 11 - Titolo: Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti

Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti
Autore:
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”; visto l’art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile; visto l’art.5 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; visto l’art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante l’acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti; adotta la seguente CIRCOLARE In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni contenute nel d.lgs.28/2010 nonché nel decreto interministeriale 180/2010. In materia di regolamento di procedura: la conclusione del procedimento di mediazione Preme evidenziare che si ritiene non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010. L’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione. La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione. Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune materie. In realtà, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione. A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010. E’,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore. In conclusione: la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione. Ai fini, quindi, della corretta applicazioni delle previsioni normative di riferimento, questa direzione, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, invita gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla presente circolare nei sensi di cui sopra, limitando alla sola fattispecie della mediazione volontaria l’applicazione di una eventuale previsione del regolamento di procedura che abbia contenuto analogo a quello preso in esame. In materia di requisiti dei mediatori Ai sensi dell’art.4, comma quinto, del D.M. 180/2010, il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Sicchè, ai nostri fini, anche i requisiti di qualificazione dei mediatori di cui all’art.4, comma terzo, lett.a),b), c),, del d.m. 180/2010, possono essere attestati mediante autocertificazione. In questo contesto, preme evidenziare l’esigenza di una piena e chiara consapevolezza del dichiarante circa l’effettivo contenuto di quanto il medesimo autodichiara, tenuto conto delle conseguenze penali che potrebbero prodursi in caso di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato. Per tale ragione, con specifico riferimento a tale profilo, la modulistica predisposta ed approvata da questa direzione generale ha avuto come specifico obiettivo quello di responsabilizzare al massimo chi intende ottenere l’inserimento quale mediatore negli elenchi di un organismo di mediazione. Si è, a tal proposito, predisposta una appendice terza, in cui il mediatore dovrà indicare, oltre che i propri dati personali, anche la sussistenza dei requisiti idonei per l’inserimento negli elenchi di un organismo di mediazione; si è, in particolare, previsto che sia espressamente indicato il titolo di studi posseduto, ovvero l’ordine od il collegio professionale presso il quale è iscritto; e si è, inoltre, richiesto di specificare di avere frequentato un corso di formazione presso un ente abilitato ai sensi dell’art.18 del d.m. 180/2010, nonché la durata del corso e la valutazione finale. Inoltre, si sono predisposti gli allegati 1) 2) e 3) nei quali il mediatore assume espressamente la responsabilità penale per le eventuali dichiarazioni non veritiere in materia di sussistenza dei requisiti di onorabilità, possesso dei requisiti di qualificazione e di disponibilità per un numero di organismi non superiore a cinque. In particolare, con specifico riferimento alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, si è chiesto espressamente di indicare: a) il titolo di studi posseduto; b) l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale; c) l’esperienza nella materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di un corso di formazione presso un ente di formazione abilitato a svolgere l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, con l’indicazione della durata e della valutazione finale. Preme, a questo punto, precisare che il possesso del requisito di cui al punto d) potrà essere dichiarato, tenuto conto della normativa prevista dal d.m. 222/2004 nonché dell’innesto normativo di cui al d.m. 180/2010, solo ove il mediatore abbia: frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; frequentato e superato con esito positivo: a) un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l’organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, ovvero quale “conciliatore” presso l’organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) fatto riserva, ai sensi dell’art.20, comma secondo, del decreto ministeriale 28/2010, di acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo decreto ovvero avere attestato l’avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale. Quest’ultimo caso, per completezza, si verifica in applicazione della previsione di cui all’art.20, comma secondo, del d.m. 180/2010, secondo cui i mediatori già iscritti, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione fino alla scadenza dei sei mesi sopra indicato, salvo comunicare, a mezzo dell’organismo cui è iscritto, l’avvenuta acquisizione dei requisiti aggiuntivi. Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e successiva. Roma, 4 aprile 2011 Il Direttore Generale Maria Teresa Saragnano
Postato il: 23/05/2011 - 10:45:00

n. 12 - Titolo: Il procedimento di mediazione: la tutela della riservatezza

Il procedimento di mediazione: la tutela della riservatezza
Autore:
Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse. Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse. Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte. La finalità della previsione, propria di tutte le esperienze comparate a livello internazionale, è finalizzata a consentire alle parti di svelare ogni dato utile al compromesso, senza timore che poi possa essere oggetto di un uso contro la parte medesima. I soggetti coinvolti si sentiranno così liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità per comporli.
Postato il: 23/05/2011 - 18:00:00

n. 13 - Titolo: Agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali
Autore:
Sono infine previste agevolazioni fiscali. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Postato il: 18/05/2011 - 17:09:44

n. 14 - Titolo: Spese processuali

Spese processuali
Autore:
All’esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato.
Postato il: 16/05/2011 - 19:00:00

n. 15 - Titolo: Rapporti con il processo: la mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice

Rapporti con il processo: la mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice
Autore:
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice. La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate nell'articolo 5 del d.lgs. n.28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo (tuttavia occorre sottolineare che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza). Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale. La mediazione obbligatoria, che entrerà in vigore decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero il 20 marzo 2011, riguarda, ad esempio, le liti in materia di condominio, successioni ereditarie, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione e deve essere all’uopo informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall’assistito. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo. La mediazione sollecitata dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla mediazione giudiziale. Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice potrà valutare se formulare l’invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. L’invito del giudice deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario. L’istituto della mediazione non si applica ai procedimenti elencati nel comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Postato il: 14/05/2011 - 15:30:00

n. 16 - Titolo: Approfondimenti sulla mediazione

Approfondimenti sulla mediazione
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Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Viene in tal modo esercitata la delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.
Postato il: 11/05/2011 - 17:06:03

n. 17 - Titolo: LA CONCILIAZIONE – ASPETTI ED APPROFONDIMENTI

LA CONCILIAZIONE – ASPETTI ED APPROFONDIMENTI
Autore: a cura di --- Dott. Eduardo SORRENTINO Dottore Commercialista – Revisore Contabile Spec. Diritto Amm.vo e Sc. dell’Amm.ne Assistente Università Telematica PEGASO Economia Aziendale –
Pochi giorni or sono sulla G.U. n. 197 del 25 agosto 2011 è stato pubblicato il D.M. n. 145 del 6 luglio 2011, recante alcune modifiche sostanziali al D.M. 180 del 18 ottobre 2010 in materia di mediazione civile. Il provvedimento de quo entrato in vigore il 26 agosto u.s. conferma l’importanza dell’Istituto della Mediazione Civile nella struttura della Giustizia italiana e manifesta la rafforza volontà del legislatore di proseguire nel cammino dell’ADR (Alternative Dispute Resolution) come strumento per la risoluzione delle controversie, ritenendo la mediazione obbligatoria “una strada di non ritorno”. Le sostanziali novità introdotte dal D.M. 145/2011 sono: • prevedere un tirocinio assistito per i mediatori • i criteri per l’assegnazione degli affari di mediazione • la correzione delle indennità in caso di mediazione obbligatoria e mancata partecipazione. Ai mediatori viene richiesto, oltre al possesso di una specifica formazione ed aggiornamento almeno biennale (così come disposto dall’art. 4 comma 3 lett. b) del DM 180/2010), ai sensi dell’art. 2 del DM 145/2011 anche la partecipazione nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi di mediazione iscritti negli appositi albi ministeriali. Il legislatore ha infatti ribadito all’art. 8 comma 4 del DM 145/2011 che l’organismo di mediazione è obbligato a consentire al mediatore il tirocinio assistito, in via gratuita e disciplinandolo nel proprio regolamento. E’ d’uopo che gli organismi già accreditati debbano modificare con solerzia il proprio regolamento inoltrandolo con le dovute modifiche al Ministero della Giustizia. L’assegnazione del mediatore da parte dell’organismo terrà conto della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta. Per quanto attiene la disciplina transitoria viene estesa a 12 mesi, dalla data di entrata in vigore del DM 145/2011, il periodo che consente ai mediatori abilitati presso gli organismi e quindi già iscritti nel registro di cui al DM 222/2004, di acquisire i requisiti formativi previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di avere svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale (art. 20 DM 180/2010 modificato dall’art. 6 D.M. 145/2011) Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare ad esercitare l’attività di mediazione. Sarà cura degli organismi dare comunicazione al Ministero della Giustizia dell’avvenuta acquisizione dei requisiti. L’importo delle spese di mediazione vengono ridotte forfettariamente a 40 € IVA esclusa per le prime quattro fasce ed a 50 € IVA esclusa per le restanti fasce (in base allo scaglione del tariffario) fermo restando l’aumento di 1/5 delle spese tabellari nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore (ex art. 11 D.Lgs 28/2010) nei casi di mancata partecipazione della controparte nel procedimento. Nessuna indicazione emerge, invece, in ordine alla paventata presenza obbligatoria dell’avvocato nel procedimento di mediazione, né alcuna novità è stata prevista in merito alla discussa territorialità per le quali si attendono disposizioni normative a riguardo nei prossimi mesi.
Postato il: 09/05/2011 - 12:24:56

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